Lo studio della trasmissione del rumore negli edifici e la caratterizzazione dei materiali con cui vengono realizzati ha assunto una notevole importanza negli ultimi tempi, sia per l’emanazione di una nuova legislazione cogente che per la cresciuta sensibilità al problema dell’inquinamento acustico.
Trattare di acustica edilizia significa prendere in considerazione tutti quegli aspetti che influenzano la qualità acustica all’interno degli ambienti abitativi. Si devono considerare innanzitutto le sorgenti di rumore che possono essere percepite all’interno degli edifici; queste possono essere esterne o interne.
Va poi valutato il tipo di rumore prodotto dalle sorgenti (continuo, intermittente, tonale, impattivo, etc) e le modalità con cui si propaga all’interno dell’edificio (propagazione aerea o strutturale). Risulta fondamentale, infine, considerare le modalità di attenuazione del rumore, dalla riduzione del rumore aereo mediante materiali isolanti e assorbenti allo smorzamento di rumori impattivi e vibrazioni strutturali mediante materiali anticalpestio, antivibranti, desolidarizzanti, etc.
Tutto questo processo va seguito partendo dalla fase di progettazione fino alla fase di realizzazione e di gestione. L’obiettivo deve essere quello di rispettare la legislazione vigente che, pur essendo a volte controversa, ha creato stimoli al settore delle costruzioni e ha sensibilizzato sugli aspetti qualitativi.
Trattare di acustica edilizia significa prendere in considerazione tutti quegli aspetti che influenzano la qualità acustica all’interno degli ambienti abitativi. Si devono considerare innanzitutto le sorgenti di rumore che possono essere percepite all’interno degli edifici; queste possono essere esterne o interne.
Va poi valutato il tipo di rumore prodotto dalle sorgenti (continuo, intermittente, tonale, impattivo, etc) e le modalità con cui si propaga all’interno dell’edificio (propagazione aerea o strutturale). Risulta fondamentale, infine, considerare le modalità di attenuazione del rumore, dalla riduzione del rumore aereo mediante materiali isolanti e assorbenti allo smorzamento di rumori impattivi e vibrazioni strutturali mediante materiali anticalpestio, antivibranti, desolidarizzanti, etc.
Tutto questo processo va seguito partendo dalla fase di progettazione fino alla fase di realizzazione e di gestione. L’obiettivo deve essere quello di rispettare la legislazione vigente che, pur essendo a volte controversa, ha creato stimoli al settore delle costruzioni e ha sensibilizzato sugli aspetti qualitativi.
INDAGINI ACUSTICHE:
- Indagini fonometriche in ambiente di lavoro ( Art. 187 – D.lg 81/08);
- Impatto acustico ambientale di attività produttive (Legge 447/95) ;
- Determinazione del clima acustico ambientale (Legge 447/95) ;
- Impatto acustico derivante da traffico ferroviario (DPR 459/98) ;
- Collaudo in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 05.12.97) ;
- Impatto acustico dei Locali di Pubblico Spettacolo (DPCM 215/99) ;
- Manifestazioni temporanee e impatto acustico di cantieri edili (D.G.R. E.R. 45/2002) ;
IN PARTICOLARE
ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RUMORE
- Misurazioni fonometriche ;
- Valutazione e implementazione delle misure di riduzione del rumore ;
- Redazione delle specifiche relazioni tecniche ;
La norma inerente l’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore, è attualmente contenuta nel D.Lgs 81/08 ( Testo unico per la sicurezza) - Titolo VIII – Capo II - Art. 187.
Vengono introdotti il “valore limite di esposizione “[ LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa, che non deve mai essere superato] ed i “valori di azione” a partire dai quali il Datore di lavoro è obbligato ad adottare specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti : ove LEX,8h è il livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore e ppeak, è il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderato in frequenza C.
I valori limite di azione si distinguono in :
Inferiori [ LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 140 Pa] per il cui superamento è previsto l’obbligo per il Datore di Lavoro di informare i lavoratori sui rischi e di dotarli di idonei DPI (Art. 49 – nonies e 49 – septies);
Superiori [LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 112 Pa] per il cui superamento è previsto l’obbligo, per il Datore di Lavoro, di elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore e di sottoporre ed i lavoratori a sorveglianza sanitaria.
Il Datore di Lavoro , dovrà valutare il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare :
Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione , inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
I valori limite di esposizione ed i valori di azione;
La disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguata caratteristiche di attenuazione;
Gli effetti derivanti da interazione fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni.
Se a seguito della valutazione il Datore di Lavoro può ritenere che i valori inferiori di azione possono essere superati dovrà provvedere a misurare i livelli di rumore a cui i lavoratori sono esposti e riportare i risultati delle misurazioni nel documento di valutazione dei rischi.
Tale valutazione ( e le misure) dovranno essere aggiornate dopo modifiche sostanziali nell’ambiente di lavoro e comunque ogni 4 anni.
INQUINAMENTO ACUSTICO
Vengono introdotti il “valore limite di esposizione “[ LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa, che non deve mai essere superato] ed i “valori di azione” a partire dai quali il Datore di lavoro è obbligato ad adottare specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti : ove LEX,8h è il livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore e ppeak, è il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderato in frequenza C.
I valori limite di azione si distinguono in :
Inferiori [ LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 140 Pa] per il cui superamento è previsto l’obbligo per il Datore di Lavoro di informare i lavoratori sui rischi e di dotarli di idonei DPI (Art. 49 – nonies e 49 – septies);
Superiori [LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 112 Pa] per il cui superamento è previsto l’obbligo, per il Datore di Lavoro, di elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore e di sottoporre ed i lavoratori a sorveglianza sanitaria.
Il Datore di Lavoro , dovrà valutare il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare :
Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione , inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
I valori limite di esposizione ed i valori di azione;
La disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguata caratteristiche di attenuazione;
Gli effetti derivanti da interazione fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni.
Se a seguito della valutazione il Datore di Lavoro può ritenere che i valori inferiori di azione possono essere superati dovrà provvedere a misurare i livelli di rumore a cui i lavoratori sono esposti e riportare i risultati delle misurazioni nel documento di valutazione dei rischi.
Tale valutazione ( e le misure) dovranno essere aggiornate dopo modifiche sostanziali nell’ambiente di lavoro e comunque ogni 4 anni.
INQUINAMENTO ACUSTICO
- Valutazioni di impatto acustico nei nuovi insediamenti produttivi ;
- Perizie tecniche sull'impatto acustico di attività esistenti ;
- Misurazioni e relazioni fonometriche in locali con impianti di diffusione sonora ;
- Impatto acustico di ferrovie e strade ;
- Autorizzazioni di manifestazioni temporanee ;
ACUSTICA EDILIZIA
- Progettazione acustica degli edifici, ai sensi del D.P.C.M 05/12/98
- Collaudo in opera dei requisiti acustici passivi
IL TECNICO COMPETENTE
Secondo quanto previsto dalle normative sopra riportate ed in particolare dalla legge quadro n. 447/1995, il tecnico competente è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni , verificare l’ottemperanza dei valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo tecnico.
LA STRUMENTAZIONE DI MISURA
La strumentazione utilizzata per i rilievi del rumore è conforme a quanto richiesto dalla legislazione in materia
Secondo quanto previsto dalle normative sopra riportate ed in particolare dalla legge quadro n. 447/1995, il tecnico competente è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni , verificare l’ottemperanza dei valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo tecnico.
LA STRUMENTAZIONE DI MISURA
La strumentazione utilizzata per i rilievi del rumore è conforme a quanto richiesto dalla legislazione in materia
INDAGINI IN AMBIENTE DI LAVORO e RILIEVI IN ESTERNO